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In conclusione:
1 se la Cassa esclude l'obbligo di iscrizione, in presenza di percezione di redditi professionali, sorge l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali alla gestione separata Inps applicando l'aliquota ridotta (per il 2012 del 18%);
2 se la Cassa invece dà al professionista la facoltà di iscriversi in presenza della percezione di redditi professionali che non obbligano all'iscrizione, occorre ulteriormente distinguere:
- il professionista sceglie di iscriversi alla Cassa: è obbligato a versare alla Cassa stessa i contributi, compresi quelli soggettivi;
- il professionista sceglie di non iscriversi alla Cassa: non deve versare i contributi né alla Cassa né alla gestione separata Inps.
Tornando al quesito iniziale e supponendo che si tratti di un avvocato messo nella stessa condizione, il relativo Statuto della Cassa forense dà facoltà all'avvocato di iscriversi o meno a seconda che svolga la professione con carattere di continuità, ma non di prevalenza. Pertanto, se l'avvocato, dipendente presso uno studio legale di una banca, decide di dare ogni tanto consulenze, può iscriversi alla Cassa forense: i relativi compensi professionali saranno soggetti alla contribuzione della Cassa. Se, al contrario, decide di non iscriversi (o cancellarsi) alla Cassa, dato che tutto ciò sarebbe frutto di una sua libera scelta, non sarà tenuto a versare i contributi sui compensi né alla Cassa, né tantomeno alla gestione separata Inps.
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